C’è ancora tanta confusione nella classificazione delle opere edilizie di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, soprattutto quando si deve stabilire se trattasi di opera pertinenziale o di nuova costruzione, poiché il regime giuridico e le relative sanzioni sono sostanzialmente differenti tra loro per le diverse tipologie di intervento. In particolare, oggi analizziamo la realizzazione di una tettoia in legno.
Infatti, il proprietario di un immobile, in seguito all’acquisto di un posto auto scoperto pertinente alla sua casa di abitazione, provvedeva prima a recintarlo, previa denuncia di inizio attività, e poi a procedere con la realizzazione di una tettoia in legno a copertura dello stesso, dopo averlo comunicato al Comune che, con ordinanza gli intimava la rimozione dell’opera ritenuta abusiva, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, essendo la tettoia in legno priva del permesso di costruire.
Dal ricorso e dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che la realizzazione di una tettoia in legno non sviluppa cubatura e non rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall’articolo 3, comma 1, lettera e) del citato d.P.R. n. 380 del 2001.
Stante la modesta dimensione della realizzazione di una tettoia in legno che non realizza uno sviluppo della cubatura, né un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale su cui si appoggia e in considerazione del carattere pertinenziale dell’opera, come desumibile dall’atto di compravendita che non contiene alcun riferimento alla destinazione di cortile del posto auto acquistato, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, nella specie, non fosse necessario acquisire il permesso di costruire.
Né l’invocato articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così come modificato dai successivi interventi legislativi, può essere interpretato nel senso di negare, da un lato la qualità pertinenziale dell’opera e dall’altro di esigere il previo rilascio del titolo edilizio, avendo la realizzazione di una tettoia in legno inciso sull’assetto edilizio preesistente.
Tale norma prevede, infatti, che i proprietari degli immobili possano realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che l’esecuzione di tali opere sia soggetta a denuncia di inizio di attività.
Di conseguenza, pur trattandosi nella specie della realizzazione di una tettoia in legno di copertura di un posto auto come in precedenza descritto, pure nell’ipotesi di equiparazione alla costruzione di un parcheggio di cui all’articolo 9 predetto, sarebbe stata sufficiente la presentazione della DIA, senza la quale, l’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 prevede comunque la sola sanzione pecuniaria a carico dell’inadempiente (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 gennaio 2015, n. 320).
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