Postato da il

Quali novità con il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche?

Decreto sulla prestazione energetica degli edifici

È ormai imminente il varo del decreto ministeriale (decreto di attuazione di cui all’art.4 comma 1 del d.lgs. 192/2005 in sostituzione del dPR 59/2009) che definisce le modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed unità immobiliari.

A questo scopo il decreto prevede l’introduzione di nuove metodologie di calcolo e il rafforzamento, sulla base dell’ottimizzazione tra costi e benefici degli interventi, degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli esistenti con l’obbiettivo di portare progressivamente all’aumento degli edifici ad energia quasi zero su tutto il territorio nazionale.

Quali sono le novità più importanti? Tralasciando ovviamente i parametri tecnici e i requisiti minimi per lo più aggiornati a valori più restrittivi rivisti al fine di migliorare la prestazione energetica globale del parco edilizio nazionale (materia tecnica trattata nello specifico dagli allegati), nello sfogliare quello che tuttora è ancora una bozza, a parte le iniziali definizioni di rito, ci si trova subito di fronte al richiamo della normativa tecnica generale per il calcolo della prestazione energetica, conforme alle EN a supporto della direttiva 2010/31/UE , con particolare riferimento alle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, che sappiamo ormai tutti esser state aggiornate nell’ottobre del 2014, la parte 4 sull’utilizzo delle fonti rinnovabili e la parte 3 che porta, di fatto, il tanto atteso completamento del calcolo del raffrescamento estivo nella prestazione energetica globale dell’edificio.

In quest’ottica, non manca il rimando all’altro attesissimo decreto di attuazione del d.lgs. 192/2005, ovvero le nuove “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, anche quest’ultimo di imminente varo e che comporterà profonde modifiche alla redazione degli attestati di prestazione energetica, sia nella forma che nella sostanza. Ambedue i decreti, lo ricordiamo, sono necessari al completo recepimento della direttiva europea 2010/31/UE per il quale non rispetto l’Italia ha in corso una procedura di infrazione della Commissione Europea ed è molto probabile che entro la metà del corrente anno (si cita l’1 luglio 2015) entreranno già in vigore.

Continuando la lettura del decreto si legge che l’Enea, in collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), verrà incaricata di studiare i parametri tecnici dell’edificio standard di riferimento al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali, e, nei casi di edifici non residenziali, comprendendo anche i requisiti energetici degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all’interazione tra luce artificiale e naturale, degli ascensori e delle scale mobili. Sostanzialmente, quindi, i requisiti verranno costantemente aggiornati grazie ad Enea e CTI tenendo conto anche dei progressi tecnologici, ma la vera novità è costituita dall’introduzione di requisiti energetici oltre che per l’illuminazione anche per scale mobili e ascensori.

Altro punto fondamentale è quello relativo alle Regioni e Provincie Autonome. Il decreto promuove, di fatto, il riallineamento alla normativa nazionale di tutte quelle regioni che, nel vacuum legislativo tra l’emanazione del primo d.lgs. 192/2005 e il completamento di tutti i suoi decreti attuativi (quasi 4 anni), avevano legiferato autonomamente. Da subito saranno riallineate le Regioni e Provincie Autonome che non hanno recepito la direttiva 2010/31/CE, a seguire anche quelle che lo hanno già fatto.

È compreso in questo riallineamento quello relativo alla definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto energetico degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Riallineamento che, personalmente, ritengo molto importante, visto il proliferare, a cui abbiamo assistito in questi anni, di catasti energetici online diversi in ogni regione che hanno generato confusione e problematiche varie di inoltro degli attestati di prestazione energetica.

Infine viene trattato l’argomento relativo ai software commerciali, per i quali cambia sostanzialmente poco o quasi. Sarà sempre il CTI a certificare, per ogni software rilasciato, uno scostamento massimo del +-5% rispetto allo strumento nazionale di riferimento elaborato sempre dallo stesso CTI, ma viene introdotto finalmente un concetto che fin qui era ingiustificatamente assente:  per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle normative tecniche si applicano entro e non oltre i 180 giorni dalla loro pubblicazione mentre fino a tale data è concesso l’utilizzo di strumenti che facciano riferimento alle precedenti normative.

Sottolineo l’importanza di tale concetto visto quanto è accaduto all’alba del 2 ottobre 2014, quando, con la pubblicazione delle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, tutti i software, commerciali e non, sono diventati inutilizzabili e obsoleti provocando l’impossibilità di redigere nuovi APE fino all’uscita degli aggiornamenti rilasciati dalle case produttrici circa 15/20 giorni dopo. Grazie a questa introduzione legislativa, quindi, ci saranno 6 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni normative.

Aggiungo che il decreto in oggetto contiene, evidentemente, un corposo Allegato 1 con due appendici  di carattere tecnico sui criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche e un ulteriore allegato sulla normativa tecnica. Non essendo disposizioni su cui è possibile in questa sede fare delle valutazioni soggettive, mi limito a riportarne l’esaustivo sunto contenuto nella relazione tecnica allegata alla bozza di decreto.

Scarica la bozza non ancora in vigore del decreto sulle prestazioni energetiche degli edifici

Per quanto riguarda l’Allegato 1, il primo capitolo contiene un quadro comune che definisce la classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, i fattori di conversione dei vettori energetici, l’applicazione delle disposizioni in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione, nonché i limiti di applicazione per le ristrutturazioni importanti (differenziando tra ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello) e le riqualificazioni, incluse le relative deroghe.

Il secondo capitolo definisce le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica.

Il terzo capitolo concerne i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello nonché i requisiti degli edifici ad energia quasi zero.

Il quarto capitolo riguarda i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Il quinto capitolo definisce i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica.

Il sesto capitolo, infine, riporta un quadro di sintesi delle prescrizioni da osservare in ogni singolo caso.

L’Appendice A all’Allegato 1 riporta una descrizione dell’edificio di riferimento e quantifica, per ogni parametro di verifica (sia per il fabbricato che per gli impianti tecnici) da utilizzare in caso di edifici di nuova costrizione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante.

L’Appendice B all’Allegato 2 quantifica i valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici da rispettare negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.

L’Allegato 2, infine, riporta le norme tecniche di riferimento, aggiuntive rispetto a quelle generali, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

lenormeuni Quali novità con il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche?

LE NORME UNI/TS 11300 PARTI 1 E 2

W. Grassi, P. Conti, D. Della Vista, F. Leccese, E. Menchetti, E. Schito, D. Testi , 2014, Maggioli Editore

Questo e-book ha lo scopo di rendere immediatamente disponibile, in modo schematico, l’insieme di novità introdotte con gli ultimi cambiamenti apportati alle norme sullaCertificazione Energetica. Ci si riferisce alle norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2, pubblicate…

14,90 € 13,41 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Quali novità con il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche? appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Comunicazione inizio lavori per piccole opere: tre regimi giuridici, in base a quello che devi fare

cil-attivita-edilizia-libera

La comunicazione inizio lavori è stata inserita nel testo unico per l’edilizia per la realizzazione di piccole opere di edilizia, cd. Libera e, come tale, non viene considerata neppure titolo abilitativo, benché con essa si possono realizzare molteplici interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Da un primo esame delle norme che regolano la comunicazione inizio lavori, si evidenziano i differenti regimi giuridici che la distinguono, in base:
– agli interventi che si possono realizzare;
– alle procedure per la comunicazione inizio lavori;
– alle figure coinvolte;
– alle differenti responsabilità;
– alle sanzioni applicabili;
– al contributo di costruzione.

Infatti, sulla base di tali elementi, si distinguono tre diversi regimi giuridici:

  1. Opere soggette a semplice comunicazione (di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
  2. Opere soggette a comunicazione inizio lavori da parte dell’interessato (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
  3. Opere soggette a comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato con elaborato progettuale (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a) ed e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”).

Sommariamente, le opere che rientrano nei citati regimi giuridici e che quindi richiedono la comunicazione inizio lavori si possono suddividere nel modo seguente:

Primo Regime giuridico:
– manutenzione ordinaria;
– eliminazione barriere architettoniche;
– opere temporanee di ricerca nel sottosuolo;
– movimenti terra;
– serre mobili stagionali;
– depositi di gas di petrolio liquefatto.

Secondo Regime giuridico:
– opere temporanee, per un periodo massimo di 90 giorni;
– opere di finiture spazi esterni, intercapedini interrate, vasche di raccolta acque, locali tombati;
– pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di edifici, al di fuori delle zone A del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Terzo Regime giuridico:
– manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che non riguardino parti strutturali dell’edificio;
– modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche di destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

8891609533 Comunicazione inizio lavori per piccole opere: tre regimi giuridici, in base a quello che devi fare

La comunicazione ?inizio lavori

Mario Di Nicola , 2015, Maggioli Editore

Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche all’attività edilizia libera, di cui all’articolo 6 del decreto del…

32,00 € 28,80 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Comunicazione inizio lavori per piccole opere: tre regimi giuridici, in base a quello che devi fare appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Rent to buy, ecco cos’è e quali tasse devi pagare

rent-to-buy

Il Rent to buy è un nuovo tipo di contratto previsto dal Decreto Sblocca Italia in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile: il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.

Il rent to buy può avere a oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni, negozi, terreni, immobili in costruzione. Solo una precisazione: se il bene è allo stato grezzo è necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.

Le parti in causa sono dunque: il conduttore (colui che entra nell’immobile, lo va a utilizzare come affittuario e che forse lo comprerà) e il proprietario dell’immobile (chi concede il godimento, impresa o privato).

Dopo il periodo di affitto, il conduttore non è obbligato ad acquistare: la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistarlo, ma non l’obbligo. Le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti stesse, comunque entro i dieci anni.

Leggi anche Rent to buy: le novità nello Sblocca Italia per l’acquisto di immobili

 

Rento to buy: ecco quali tasse si pagano per farlo

Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) e indirette (a carico del conduttore/acquirente).

Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.

In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto. Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. I notai sono competenti a valutare l’operazione nel complesso e a consigliare il cliente. La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.

Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.

 

Rent to buy: vantaggi e svantaggi per proprietario e conduttore

Per le imprese di costruzione il Rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

Per chi vende, il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti. I rischi sono due:
– che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte quanto è stato pagato (e sarà comunque una somma maggiore rispetto a un normale canone di locazione);
– di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

Una tutela che il proprietario deve adottare è quella di fissare un canone più elevato rispetto a un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari.

E il conduttore? Che tutele ha? La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del Rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

 

Rent to buy: documenti utili

(Entrambi i documenti sono disponibili anche su Notariato.it, il sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

Schema contrattuale

Il decalogo: tutto quello che c’è da sapere sul Rent to buy

The post Rent to buy, ecco cos’è e quali tasse devi pagare appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Le 6 cose da sapere assolutamente sul Bonus ristrutturazioni 2015

Bonus ristrutturazioni 2015

Bonus ristrutturazioni: la possibilità di usufruire della detrazione 50% per tale tipologia di lavori in casa è stata prorogata per tutto il 2015 (leggi in proposito l’articolo Legge di Stabilità 2015: tutte le misure in materia di edilizia e ambiente). Con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione, quali sono i limiti minimi di spesa per usufruire della detrazione stessa? A tale domanda risponde l’Agenzia delle Entrate in una delle interessanti FAQ aggiornate la scorsa settimana.

La risposta si articola in 6 punti, ognuno dei quali contiene una caratteristica o un requisito della complessiva (ed aggiornata) disciplina della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie. Ecco la lista:

1. Per fruire della detrazione non sono previsti limiti minimi di spesa.

2. Se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è certamente possibile fruire della detrazione, a patto che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d’uso del fabbricato.

3. La detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

4. È possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili.

5. Oltre ai costi necessari per l’esecuzione dei lavori edili possono essere detratte le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

6. Non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, poiché tale tipologia di detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento.

Per un ulteriore approfondimento in materia (con il comodo ausilio di normativa e tabelle) vai alla Pagina speciale di Ediltecnico sulle Detrazioni 50% per le ristrutturazioni.

A proposito di Bonus ristrutturazioni non va dimenticato che proprio la scorsa settimana è stato fornito l’aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di evidenziare le novità che sono entrate a far parte del corpus normativo del sistema di incentivi basati sulla detrazione IRPEF. Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare le guide delle Entrate consulta l’articolo Bonus ristrutturazioni 2015: anno nuovo, Guida delle Entrate nuova.

The post Le 6 cose da sapere assolutamente sul Bonus ristrutturazioni 2015 appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

IMU terreni agricoli: il decreto è finalmente in Gazzetta Ufficiale

IMU terreni agricoli:

Finalmente un po’ di chiarezza sull’IMU terreni agricoli: è in vigore da sabato il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 in merito alle misure urgenti in materia di esenzione IMU (scarica qui il testo di legge).

Dopo un rapido Consiglio dei Ministri, i responsabili dei dicasteri dell’Economia (Padoan) e delle Politiche agricole (Martina) hanno ridefinito la situazione dopo la confusione che si era venuta a creare nelle scorse settimane (leggi in proposito l’articolo IMU terreni agricoli, non è obbligatorio pagare entro il 26 gennaio).

Due i punti di rilievo contenuti nel provvedimento: da una parte la scadenza del pagamento dell’IMU terreni agricoli ulteriormente spostata di 15 giorni (si dovrà pagare pertanto entro il 10 febbraio); dall’altra la definizione dell’esenzione dal pagamento del tributo per i terreni situati nei territori dei Comuni classificati come “totalmente montani”. Altra esenzione totale anche per i terreni nei Comuni classificati come “parzialmente montani”, purché posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Continuano a pagare tutti gli altri.

I criteri saranno retroattivi e si applicheranno a che all’anno di imposta 2014. “Per l’anno 2014 – si afferma in una nota di Palazzo Chigi – non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati”.

Per approfondire leggi l’articolo Sciolto il nodo dell’IMU terreni agricoli: ecco chi paga e chi no.

L’atto di responsabilità da parte del Governo sembrerebbe pertanto essere arrivato. Negli scorsi giorni le critiche erano giunte abbondanti sulla situazione di caos creatasi in materia. Proprio a tal riguardo Saverio Fossati sul Sole24Ore affermava: “La vicenda dell’IMU sui terreni montani – scrive Fossati – è l’ultimo esempio del caos che regna sulla fiscalità immobiliare. Il quadro è desolante. Con il governo inchiodato alla necessità di incassare poche centinaia di milioni di euro e le pronunce del TAR sul decreto del governo, che hanno aggiunto confusione a confusione. Nel mezzo, alcune centinaia di migliaia di contribuenti, sui quali non c’era alcun bisogno di infierire con l’ennesima tassettina”.

Ora la definizione di scadenze ed esenzioni è nero su bianco: la confusione è finalmente terminata?

The post IMU terreni agricoli: il decreto è finalmente in Gazzetta Ufficiale appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Sciolto il nodo dell’IMU terreni agricoli: ecco chi paga e chi no

manitoba
IMU terreni agricoli: c'è la soluzione

Si dirada la nebbia nel pasticcio dell’IMU terreni agricoli, che ha fatto perdere il sonno a più di un proprietario di campi e terreni adibiti a coltivazione e pascolo.

Ieri, infatti, durante un improvviso e velocissimo Consiglio dei Ministri, i responsabili dei dicasteri dell’Economia (Padoan) e delle Politiche agricole (Martina) hanno tracciato una riga sul caos che si era venuto a creare nelle scorse settimane.

Anzitutto, la scadenza del pagamento dell’IMU agricola, già prorogata a lunedì 26 gennaio, sarà ulteriormente spostata di 15 giorni. Il termine del pagamento sarà, dunque, il 10 febbraio. Ma non solo.

Durante la riunione, i ministri Padoan e Martina hanno concordato di esentare completamente dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli (coltivati o non coltivati) situati nei territori dei Comuni classificati come “totalmente montani”. Altra esenzione totale anche per i terreni nei Comuni classificati come “parzialmente montani”, purché posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Resta dunque il pagamento dell’IMU terreni agricoli per tutti gli altri terreni, anche se, sempre dal Consiglio dei Ministri di ieri, si specifica che chi era esente dal pagamento con le vecchie regole, non dovrà versare alcun tributo nemmeno con queste nuove regole (anche se i nuovi parametri dovessero dimostrare il contrario).

A conti fatti, questa decisione estende l’esenzione dal pagamento dell’IMU agricola a qualcosa come 2.000 Comuni italiani in più. Dai circa 1.500 Comuni esentati con le vecchie regole, si passa a poco meno di 3.500 Comuni dove i proprietari di terreni agricoli non dovranno pagare l’Imposta municipale unica.

La buona notizia arriva dopo settimane di estenuanti tira e molla, che ha provocato le proteste delle associazioni degli agricoltori, che non erano in grado di poter dire ai propri iscritti se e, soprattutto, quanto avrebbero dovuto pagare. Naturalmente, infatti, era subito saltata la possibilità di ricevere i bollettini precompilati, anche perché neppure il Governo era stato finora in grado di dire quali terreni fossero sottoposti al pagamento dell’IMU terreni agricoli e quali no. Insomma, il solito pasticcio all’italiana che, fortunatamente, sembra essersi risolto in extremis.

The post Sciolto il nodo dell’IMU terreni agricoli: ecco chi paga e chi no appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Crisi immobiliare e case sfitte? La soluzione è (forse) lo Short Rent

one_bedroom_apartment_with_hall_in_khalifa_city_a_100955274811874743
Crisi immobiliare e case sfitte? La soluzione è lo Short Rent

Si chiama Short Rent o affitto breve ed è la nuova tendenza del mercato immobiliare italiano che si propone come possibile antidoto al veleno della crisi contro il fenomeno delle case sfitte. Già in auge all’estero ha iniziato a prendere piede anche nel nostro Paese e, in modo particolare, a Milano grazie ad eventi, come il Salone del Mobile o le Giornate della Moda, capaci di attrarre migliaia di visitatori per lunghi periodi di tempo.

Ora si aggiunge anche l’EXPO per offrire ai proprietari di seconde case la possibilità di affittare le proprie abitazioni e fare fruttare il proprio investimento sul mattone che, tra tasse, imposte e costi di manutenzione non è più così appetibile come un tempo.

L’affitto breve (della durata inferiore ai 30 giorni) consente così ai proprietari di fare fruttare per alcuni periodi le proprie abitazioni non occupate e nel contempo garantisce agli ospiti una privacy e una libertà maggiore rispetto alla permanenza in hotel.

Si potrebbe quasi dire che lo short rent diventa una evoluzione del classico Bed&Breakfast di cui abbiamo parlato poco tempo fa.

Ma quanto costano gli affitti brevi? Una breve ricerca sul web mostra come i prezzi per notte siano in linea con gli alberghi di media categoria. Si va da un minimo di 60 a un massimo di 150 euro. Per un bilocale, quindi, ogni ospite potrebbe spendere qualcosa come 45-60 euro. Più è ampia la metratura dell’appartamento (e quindi il numero di posti letto disponibili), minore sarà l’esborso per singolo ospite.

Secondo Casa24Plus una persona che sceglie la soluzione dell’affitto breve in “modalità affitto breve” potrebbe spendere non più di 36 euro per notte.

È facile prevedere, comunque, che nei prossimi mesi tali costi possano levitare a seguito dell’incremento di domanda da parte dei visitatori stranieri di EXPO 2015.

A livello fiscale lo short rent rientra nella casistica della cedolare secca al 21% (leggi il nostro post sul funzionamento della cedolare secca). A carico dei proprietari di appartamenti da destinare a questo utilizzo vanno aggiunte le spese per l’inserimento dell’annuncio, magari in più lingue, sui portali specializzati. Ancora secondo il supplemento della casa de Il Sole 24 Ore il costo per l’inserzione varia dai 150 ai 400 euro.

The post Crisi immobiliare e case sfitte? La soluzione è (forse) lo Short Rent appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.

Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.

Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).

Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).

Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.

Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.

In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.

Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.

Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.

The post Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

IMU terreni agricoli, non è obbligatorio pagare entro il 26 gennaio

domande-da-rispondere
IMU terreni agricoli

La scadenza per il pagamento dell’IMU terreni agricoli rimane per adesso congelata in attesa del giudizio di  merito da parte del tribunale amministrativo competente. Il TAR del Lazio non ha infatti confermato questa settimana la sospensiva su pagamento del tributo, ma la sovrapposizione di una seconda ed ulteriore sospensiva immobilizza una situazione che sta, a poco a poco, diventando “kafkiana”. Ma entro quale termine è necessario pagare? La domanda rimane al momento senza risposta.

Lo stato delle cose
Ecco lo stato della situazione ad oggi: i giudici amministrativi hanno infatti ribadito le critiche al criterio altimetrico, il quale impone il pagamento in base all’altitudine del Comune (con esenzione totale oltre i 601 metri, esenzione riservata solo a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali fra 281 e 600 metri, nessuna deroga al di sotto di quota 281). Senza un intervento correttivo da parte del Governo, pertanto, le regole attuali rimangono a fortissimo rischio di bocciatura nel merito: un eventuale pagamento entro il 26 gennaio, allo stato attuale delle cose (ovvero senza modifiche nelle regole) finirebbe quindi per produrre con grande probabilità un successivo obbligo di rimborso.

Il caos e il rispetto del contribuente
Per non parlare poi dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente, tema che emerge ogni volta in cui la chiarezza delle norme in materia tributaria latita pericolosamente. A tal riguardo vanno evidenziate le parole espresse da Saverio Fossati sul Sole24Ore di ieri: “La vicenda dell’IMU sui terreni montani – scrive Fossati – è l’ultimo esempio del caos che regna sulla fiscalità immobiliare. Il quadro è desolante. Con il governo inchiodato alla necessità di incassare poche centinaia di milioni di euro e le pronunce del TAR sul decreto del governo, che hanno aggiunto confusione a confusione. Nel mezzo, alcune centinaia di migliaia di contribuenti, sui quali non c’era alcun bisogno di infierire con l’ennesima tassettina. E, verso i quali, a pochi giorni dalla data del pagamento, sarebbe auspicabile un atto di responsabilità del governo: la presa d’atto che, in queste condizioni, l’IMU agricola abbia almeno bisogno di un chiarimento ufficiale”.

Per un antefatto della vicenda leggi l’articolo IMU terreni agricoli, arriva la sospirata proroga al 26 gennaio.

Previsioni e auspici
Quello che dovrebbe presumibilmente accadere in prospettiva 2015? Presto detto: accelerare il cambiamento che tutti auspicano, ovverosia il passaggio dall’attuale discriminante altimetrica alla classificazione sintetica ISTAT che esclude dal pagamento dell’IMU i terreni in oltre 3500 Comuni montani (leggi in proposito l’articolo IMU terreni agricoli, il regno del caos: chi deve pagare entro il 26 gennaio?).

A cura di Marco Brezza

The post IMU terreni agricoli, non è obbligatorio pagare entro il 26 gennaio appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Bonus Mobili 2015: come fare per usufruire degli incentivi?

immobili1
Bonus mobili 2015

L’agevolazione fiscale per la detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici è stata ufficialmente prorogata fino al 31 dicembre 2015.

La misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono oggetto di ristrutturazione avrà infatti applicazione durante il corso di tutto il 2015, così come l’Ecobonus per riqualificazione energetica ed il bonus ristrutturazioni. Tutto ciò grazie alla Legge di Stabilità (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) approvata nei giorni immediatamente precedenti a Natale in Parlamento.

A tal riguardo leggi l’articolo Bonus mobili prorogato a tutto il 2015: la soddisfazione di FederlegnoArredo.

Con specifico riferimento a questa importante misura di incentivazione pare utile oggi soffermarsi sugli adempimenti che devono essere effettuati dall’utente privato cittadino per avvalersi del Bonus Mobili 50%. In primo piano si staglia l’obbligo di pagare il corrispettivo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici mediante bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici dovranno essere indicati i seguenti elementi:
1. La causale del versamento attualmente utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. Il numero di partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è emesso il bonifico.

Per semplificare tale meccanismo, potenzialmente farraginoso quando si è alle prese con arredi o elettrodomestici di valore non elevatissimo, viene data all’utente la possibilità di effettuare il pagamento anche attraverso bancomat e carte di credito. In tale caso la data del pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della carta.

Leggi anche l’articolo Bonus Mobili 2015, non vale solo con la ristrutturazione edilizia.

Al fine di usufruire del Bonus Mobili non è in alcun modo consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari o mezzi alternativi.

Per un approfondimento di qualità la redazione di Ediltecnico ha realizzato il dossier Bonus Mobili 2015 idoneo ad aggiornare e organizzare le informazioni fondamentali necessarie per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Le spese sostenute devono ovviamente essere documentate attraverso al conservazione della documentazione che attesta l’avvenuto pagamento (stiamo parlando delle ricevute).

Ovviamente tutto il discorso Bonus Mobili si articola come complementare ed accessorio al Bonus ristrutturazioni: ovverosia, non è possibile usufruire degli incentivi sui mobili se non si è avviato il recupero del patrimonio edilizio mediante operazioni di manutenzione straordinaria ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.

In ultima battuta va fatto cenno al fatto che non è più necessaria (come avveniva in precedenza) la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate: tale adempimento non è più obbligatorio.

The post Bonus Mobili 2015: come fare per usufruire degli incentivi? appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi