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Ingegneri: la previdenza va scontata anche sui proventi da convegno

Ingegneri

Il professionista tecnico (ingegnere ed architetto) è tenuto a pagare INARCASSA anche in riferimento alla convegnistica in materia tecnica, ad esempio per aver esercitato l’attività di relatore ad un convegno.

I proventi da attività riconducibile a competenze ingegneristiche, come ad esempio la convegnistica su sicurezza e prevenzione incendi, sono infatti pienamente soggetti alla contribuzione INARCASSA. I giudici della Cassazione, mediante la recente sentenza 1347 del 26 gennaio 2016, hanno dato ragione alla Cassa di previdenza privata professionale ritenendo superato il vecchio orientamento di legittimità che limitava la contribuzione per le somme ricavate dall’attività tipica della professione (come ad esempio il progetto, i rilievi geometrici e di estimo).

Secondo il precedente orientamento della Corte di Cassazione (affermatosi tra il 2010 e il 2012), con precipuo riferimento alla previdenza di ingegneri e architetti, “l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta”, anche al di là delle esclusive e delle riserve.

Nel 2012 sarebbe poi arrivata la svolta tramite la sentenza della Cassazione 14684/2012, la quale delineava e riscriveva in maniera più ampia la proiezione delle attività di un ingegnere o di un architetto, valicando la linea di confine delle competenze collegate alle riserve (come la progettazione). Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e di effettività sono dunque obbligati a iscriversi a INARCASSA e a versare i contributi sull’imponibile riferito non solo alle attività tipiche ma anche quelle “connesse”. La conferma del consolidamento di questo orientamento è giunta proprio questa settimana con la sopracitata pronuncia.

Nel caso di specie la Cassazione, per sottolineare il mutamento d’orientamento, fa riferimento all’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo degli Ingegneri, per la quale è irrilevante che le competenze acquisite influiscano in concreto sull’attività svolta, e afferma che l’imponibile contributivo deve essere determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività svolta, quindi, devono considerarsi ricomprese anche l’esercizio delle competenze in attività atipiche ma pur sempre rientranti nell’esercizio della professione. Nel caso concreto, l’ingegnere, oltre il suo lavoro di Vigile del Fuoco, teneva seminari e conferenze ed effettuava pubblicazioni, tutti aventi ad oggetto particolarità dell’ingegneria.

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