Archives

Postato da il

Contabilizzazione individuale del calore: un cambiamento per milioni di italiani

Contabilizzazione individuale del calore: un cambiamento per milioni di italiani

Nell’affrontare le tematiche della contabilizzazione individuale del calore – oggi al centro dell’attenzione per l’urgenza di adeguare al d.lgs. 102/2014 gli impianti di riscaldamento condominiale centralizzato –  l’attenzione viene solitamente posta su aspetti quali l’entità degli investimenti richiesti, i benefici che ne possono derivare, l’importanza fondamentale della progettazione, i vantaggi ottenibili con dispositivi tecnologicamente allo stato dell’arte, e così via (consulta anche il dossier dedicato alla contabilizzazione individuale del calore).

Raramente – ma si potrebbe dire quasi mai – viene invece focalizzata l’attenzione sul fatto che l’adeguamento al decreto 102/2014 costituisce il più veloce e radicale cambiamento nella storia del riscaldamento degli edifici. L’affermazione sembra azzardata se la memoria corre ai vari e profondi mutamenti avvenuti in passato: basti pensare a ciò che ha comportato nel secolo scorso la sostituzione delle stufe a carbone, usate nelle singole unità immobiliari, con l’impianto di riscaldamento basato su una caldaia centralizzata che alimenta la rete di termosifoni installati in ciascun locale.

In realtà oggi siamo di fronte a cambiamenti di tipo sostanzialmente diverso. In primis per ragioni temporali: il passaggio dalle stufe ai termosifoni è avvenuto nel corso di molti decenni, con una logica che si potrebbe dire “generazionale”, mentre per l’adeguamento al d.lgs. 102/2014 i tempi disponibili, già costretti in un paio d’anni dal decreto stesso, nella gran parte dei casi si ridurranno ulteriormente rasentando i pochi mesi.

Ma l’aspetto più importante è un altro: è l’approccio totalmente innovativo che viene ora richiesto a ciascun cittadino nell’utilizzo del riscaldamento dei locali. Entro il 2016 cioè, decine di milioni di italiani dovranno cambiare radicalmente usi e abitudini riguardanti il comfort termico degli ambienti. È questa la sostanziale innovazione! Infatti i cambiamenti avvenuti nel passato sono stati tutti all’insegna dello “sgravare” via via le persone sia dal lavoro fisico (approvvigionare legna o carbone, accendere stufe e camini, alimentarli in continuazione, smaltire la cenere, ecc.), sia da ogni possibilità di intervenire regolando a piacimento la temperatura nelle stanze, giacché i radiatori non disponevano di valvole regolabili e l’unico modo per difendersi dagli eccessi era di aprire le finestre in caso di troppo caldo o di applicare fonti di calore aggiuntive nel caso di freddo insopportabile.

Gli effetti più importanti della contabilizzazione individuale del calore sono invece proprio quelli di fornire a ciascun utente gli strumenti sia per regolare al decimo di grado la temperatura di ogni locale, sia per sapere quanta energia sta consumando perché egli pagherà in base a essa, non più con logiche quali i millesimi. Ciò rende inoltre facilmente applicabile il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, che fissa i valori massimi di climatizzazione invernale degli ambienti.

Tutto questo obbliga quindi ciascuna persona a livelli di responsabilità e di consapevolezza che in passato erano impensabili. Con la necessità imprescindibile di padroneggiare l’uso di dispositivi come le valvole termostatiche, di saper leggere congegni elettronici come i ripartitori, ecc.

La domanda che sorge inevitabilmente è fondamentale: come possono persone, di tutte le età e di tutti i livelli di istruzione, quand’anche dotate di tanta buona volontà, attingere ed apprendere in così poco tempo le conoscenze necessarie per arrivare a tali livelli di consapevolezza e di responsabilità?

La risposta avrebbero dovuto darla le istituzioni, ma sappiamo purtroppo che da esse non è arrivato ancora nulla.

È essenzialmente il cittadino che deve darsi da fare, documentarsi e assumere comportamenti più responsabili, prestando per altro molta attenzione nel ginepraio di informazioni non sempre chiare né corrette.

13103 1 Contabilizzazione individuale del calore: un cambiamento per milioni di italiani

La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato

R. Colombo, F. Zerbetto , 2015, Maggioli Editore

Il decreto legislativo n° 102/2014, con il quale il Governo Italiano ha recepito la direttiva 2012/27/UE, ha reso obbligatoria la misurazione individuale del calore consumato negli edifici.

In particolare la contabilizzazione indiretta, applicabile agli…

26,00 € 23,40 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Contabilizzazione individuale del calore: un cambiamento per milioni di italiani appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

PSC semplificato: la guida per una corretta (ed efficace) compilazione

PSC semplificato

L’art. 32, co. 12, lett. h) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) ha introdotto l’art. 104-bis recante rubrica “Misure di semplificazione nei cantieri o mobili” il quale ha anticipato l’intenzione di creare dei modelli semplificati per i principali piani di sicurezza di cantiere (quelli disciplinati ovviamente dal d.lgs. 81/2008): il Piano Operativo di Sicurezza (POS, vedi art. 89, co.1, lett. h), il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC, vedi art. 100, co. 1) e il fascicolo dell’opera (art. 91, co. 1, lett.b).

Il decreto interministeriale 9 settembre 2014 ha successivamente individuato i richiamati modelli semplificati con il preciso intento di riordinare le idee rispetto ad una serie di dettati normativi (con particolare riferimento all’Allegato XV) che apparivano a tratti non pienamente comprensibili. I modelli allegati al decreto altro non sono che “cartelle modulari” contenenti una serie di schede (ampliabili in funzione dell’entità dei lavori e della complessità del cantiere) che il coordinatore (nel caso specifico del PSC) deve compilare utilizzando come “battistrada”.

L’utilizzo di tali modelli semplificati non si configura come un obbligo in capo al coordinatore, ma risulta molto utile per tracciare un sistema efficiente e davvero efficace in materia di sicurezza sul cantiere. D’altro canto la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori è sempre stato uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano che ne ha voluto sancire l’importanza attraverso tutte le principali norme dello Stato, addirittura a prescindere da specifiche disposizioni di legge speciali. L’introduzione di tali modelli nell’ordinamento si inserisce pienamente in questo sistema normativo.

I modelli semplificati consentono alle imprese di redigere in maniera standardizzata i documenti che sovrintendono alla sicurezza nell’ambiente di lavoro (in questo caso soprattutto il cantiere). Per approfondire il tema leggi l’articolo Sicurezza in edilizia: arrivano finalmente i modelli semplificati.

Per orientarsi all’interno di questi cambiamenti rilevanti Maggioli Editore propone un utile strumento di lavoro: il libro Le nuove regole per il PSC semplificato, redatto dall’Ing. Danilo G.M. De Filippo. Il volume si configura come una utile guida volta ad accompagnare il tecnico, redattore del PSC, nella comprensione del modello semplificato, attraverso un’attenta analisi di tutte le sezioni che lo compongono e l’indicazione di alcuni suggerimenti utili a fare in modo che il Piano di Sicurezza che verrà redatto sia il più completo possibile ed integralmente coerente con la realtà del cantiere.

Il testo è rivolto principalmente ai coordinatori per la sicurezza, ma anche a tutti i tecnici che, per ragioni professionali, operano comunque nel settore delle costruzioni ed in quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella trattazione si è ritenuto utile far cenno anche al percorso giurisprudenziale che ha portato alla pubblicazione del decreto interministeriale e al ruolo svolto dalle diverse figure di cantiere che andranno poi a prendere parte al progetto del Piano di Sicurezza. Il testo è aggiornato alla recentissima legge 9 luglio 2015, n. 114 (in GU n. 176 del 31 luglio 2015) in vigore dal 15 agosto  2015.

8891613424 PSC semplificato: la guida per una corretta (ed efficace) compilazione

Le nuove regole per il PSC semplificato

Danilo G.M. De Filippo , 2015, Maggioli Editore

Il legislatore nel 2013 promise l’imminente individuazione di modelli “semplificati” per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell’opera. I modelli sono stati individuati e…

22,00 € 19,80 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post PSC semplificato: la guida per una corretta (ed efficace) compilazione appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

POS obbligatorio professionisti: attenzione, arrivano le sanzioni!

POS obbligatorio professionisti

POS obbligatorio, si ritorna alla carica con la minaccia delle sanzioni concrete: tra gli emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 affiora infatti la proposta di sanzioni da 1000 euro fino alla sospensione dell’attività professionale per chi non rispetta l’obbligo di dotarsi del POS (con contestuali incentivi per i professionisti che si adeguano).

Queste le proposte contenute in alcuni emendamenti del Pd alla Manovra in discussione in questi giorni nelle aule di Montecitorio: proposte che contribuirebbero a rendere effettivo un obbligo già esistente in Italia attraverso il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 e il decreto ministeriale 24 gennaio 2014, i provvedimenti che contengono l’obbligo di installazione del POS, il dispositivo elettronico che consente ai professionisti di ricevere pagamenti anche mediante bancomat. L’obbligo di accettare la moneta elettronica si applica ai pagamenti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro, e vale per tutti i professionisti e imprese, a prescindere dal fatturato.

Nel corso del 2015 sono state proposte sanzioni fino a 1500 euro (o sospensione dell’attività professionale) per coloro che non si fossero adeguati: il ddl in questione si era tuttavia arenato nel corso dell’iter parlamentare. Ora il ritorno alla carica per rendere concreto un obbligo che ha visto il sollevarsi di grandi polemiche da parte dei professionisti che operano nel nostro paese.

La nuova proposta al vaglio della Camera prevede:
– una multa di 1000 euro per chi non accetta pagamenti con carte di credito e bancomat (anche di piccolo importo);
– il trasgressore avrebbe successivamente l’obbligo di dotarsi di POS entro 30 giorni e di comunicarlo alla Guardia di Finanza entro 60 giorni;
– il mancato adeguamento o la mancata comunicazione farebbero scattare una sanzione doppia;
– qualora anche in tale circostanza non ci fosse un adeguamento entro 30 giorni, la Guardia di Finanza potrebbe disporre la sospensione dell’attività professionale.

Per un punto di vista generale consulta il nostro Vademecum per professionisti per capire come approcciarsi concretamente alla questione POS obbligatorio.

Accanto alle sanzioni, sono stati proposti anche incentivi per professionisti e commercianti che si dotano del POS (in un tipico meccanismo da bastone e carota): sono in questo senso previste detrazioni del 100% dall’imposta netta del costo di ogni terminale POS acquistato nel 2016 fino ad un massimo di 100 euro  per ogni terminale.

Per visionare alcune proposte per forme di detrazioni fiscali in relazione all’installazione del POS obbligatorio clicca qui.

The post POS obbligatorio professionisti: attenzione, arrivano le sanzioni! appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

IVA in edilizia al 10% se vendi un immobile soggetto a frazionamento

frazionamento-938x535

Il Consiglio di Stato ha sentenziato che il frazionamento è un intervento di ristrutturazione. Inoltre: in caso di vendita di immobili soggetti a frazionamento l’IVA in edilizia è al 10% (e non al 22%). La data da tenere a mente è il 12 novembre 2014: le novità valgono per gli interventi effettuati dal 12 novembre 2014 in poi, perchè il decreto legge 133/2014 Sblocca cantieri, che ha ampliato la categoria edilizia della “manutenzione straordinaria”, non deve essere applicato agli interventi di frazionamento o accorpamento realizzati prima.

La sentenza del Consiglio di Stato è la n.4381 del 21 settembre 2015 che, in maniera indiretta, risolve anche una questione ai fini Iva in edilizia, legata alla cessione di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento.

Dal 12 novembre 2014, infatti, ci si chiedeva se nelle cessioni di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento realizzate prima, il soggetto passivo dovesse fatturare comunque con aliquota del 22%, cioè quella ordinaria prevista per unità immobiliari oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, oppure con aliquota ridotta al 10%, poichè i frazionamenti e accorpamenti fino al 12 novembre 2014 erano considerati interventi di ristrutturazione edilizia. Non era più chiaro se anche dopo il 12 novembre 2014 fossero ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria.

Adesso è chiaro: il frazionamento è ristrutturazione e l’IVA sul venduto frazionato è al 10%.

Per i lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero di immobili a prevalente uso abitativo, per la costruzione o l’ampliamento di abitazioni civili (non di lusso) o di fabbricati civili e per l’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile chiedere e ottenere un regime fiscale IVA agevolato, anziché con l’aliquota intera, come abbiamo illustrato nel nostro tutorial su quando sia possibile richiedere l’IVA al 4% e quando al 10%. In tutti i casi, però, è necessario produrre una apposita dichiarazione IVA agevolata utilizzando dei modelli che andranno compilati in ogni sua parte e inviati a chi dovrà poi realizzare la fattura.

Per approfondire il tema, vi linkiamo la nostra pagina speciale Dichiarazione IVA agevolata in edilizia – Cosa c’è da sapere.

 

8891610171 IVA in edilizia al 10% se vendi un immobile soggetto a frazionamento

L’iva in edilizia 2015

Giorgio Confente , 2015, Maggioli Editore

Aggiornata con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e di reverse charge e con le novità del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – semplificazione fiscale circa la corretta…

52,00 € 46,80 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post IVA in edilizia al 10% se vendi un immobile soggetto a frazionamento appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Distanze tra edifici, quali pareti finestrate sono classificabili come vedute?

distanze

L’articolo 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive, per le distanze tra edifici nuovi, un minimo assoluto di metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Resta da stabilire, quindi, quali sono le pareti finestrate con caratteristiche di vedute e quali possono definirsi semplici luci, per la corretta applicazione delle relative distanze tra edifici.

L’articolo 900 del Codice Civile  stabilisce che le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Detto così sembra molto semplice, ma potrebbero esserci casi che solitamente non vengono valutati adeguatamente, ma che debbono necessariamente rappresentare motivo di riflessione in sede di progettazione, poiché una errata valutazione potrebbe lasciare spazio a contenziosi da parte di chi si sente leso nei propri diritti.

Un caso inconsueto potrebbe essere rappresentato dalla presenza di finestre di tipo velux sul tetto dell’abitazione confinante.

La giurisprudenza di merito stabilisce che sul piano formale, la norma fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “ le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci” (Cassazione Civile, Sez. II, 06.11.2012 n. 19092; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.02.2013, n. 844) .

Nel caso di specie, viceversa, la parete finestrata da cui si dovrebbe calcolare la distanza fissata dalla richiamata normativa, è il tetto dell’edificio confinante da cui viene presa luce ed aria, mediante lucernari di tipo velux,  per gli ambienti situati al primo piano.

Sennonché i velux in questione non possono di certo considerarsi “vedute” alla stregua dell’articolo 900 codice civile – non consentendo né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio) -, ma semplici luci in quanto consentono il solo passaggio dell’aria e della luce.

Pertanto, l’articolo 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 non può comunque “trovare applicazione in quanto nella specie non vengono in evidenza le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e ciò perché non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione del ricorrente solo perché caratterizzato da sette finestre di tipo velux” (Consiglio di Stato, Sez. IV, del 5 ottobre 2015, n. 4628).

8891613417 Distanze tra edifici, quali pareti finestrate sono classificabili come vedute?

Il regime delle distanze in edilizia

Romolo Balasso – Pierfrancesco Zen , 2015, Maggioli Editore

Questa V edizione del volume consente di avere uno strumento di lavoro sempre aggiornato sulle tematiche inerenti le distanze in edilizia. In particolare si è tenuto conto dei seguenti aggiornamenti sia normativi che giurisprudenziali:
•  si sono registrati gli…

39,00 € 35,10 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Distanze tra edifici, quali pareti finestrate sono classificabili come vedute? appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno

Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno

La progettazione delle case in legno come nuova ghiotta opportunità di mercato per i progettisti? Sembrerebbe proprio di sì, almeno dopo la diffusione della ricerca commissionata da FederlegnoArredo presentata ufficialmente ieri.

L’edilizia in legno mostra numeri in salita e un trend che tra il 2010 e il 2014 è andato in controtendenza rispetto all’andamento in picchiata delle costruzioni tradizionali (+7,7% il valore della produzione italiana di edifici in legno). Il Rapporto Case ed Edifici in legno, come mostrato dall’infografica più in basso, fotografa un settore che vale 658 milioni di euro e che da Nord a Sud del Paese sta conquistando non solo il settore residenziale (l’anno scorso sono stati costruiti oltre 3mila nuovi edifici in legno), ma anche quello industriale e del terziario: capannoni, centri commerciali e di aggregazione. Sono sempre più numerosi i committenti che chiedono ai progettisti di realizzare strutture in legno.

legno infografica 400x565 Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno

L’infografica con la sintesi dei dati principali del Rapporto Edifici e Case in legno 2015 di FederlegnoArredo. Clicca sull’immagine per ingrandirla

“Dal report emerge un quadro relativo alle abitazioni in legno che mostra un significativo consolidamento e tecniche e innovazioni che trovano sempre più risposte sul mercato”, commenta il professor Marco Imperadori, docente di Progettazione e Innovazione Tecnologica presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano.

Caratteristiche antisismiche, resistenza al fuoco, ma anche durabilità delle strutture, sono solo alcuni dei “segreti” del successo delle case in legno. A confermarlo è anche l’architetto Lorena De Agostini, coordinatrice italiana del progetto promo_legno: “Se a EXPO il legno è stato impiegato per un uso, per così dire, effimero, è vero che nelle nostre città questo materiale si sta imponendo per architetture sempre più alte, per usi residenziali e per interventi di sopraelevazione di condomini esistenti”.

Le tecniche costruttive prevalentemente utilizzate sono il “sistema a telaio” e l’X-Lam, che insieme coprono oltre il 90% del costruito, spiega Claudio Giust, presidente del Gruppo Case ed Edifici a Struttura di Legno di Assolegno. Gli fa eco Emanuele Orsina, numero uno di Assolegno, quando dice che “oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia bensì un segmento di mercato”.

Anche a livello europeo il nostro Paese sta recuperando posizioni in termini di quote di mercato nei confronti di Stati tradizionalmente molto forti come la Germania, che si conferma al primo posto con il 25,4% del mercato, il Regno Unito (19,2%) e la Svezia (15,6%). Con una quota dell’8,4%, oggi l’Italia è il quarto player europeo per il settore delle case in legno.

“Puntare sulla varietà delle tipologie usate e sull’innovazione continua è il segreto per competere sui mercati, compresi quelli internazionali”, conferma Imperadori.

Per comprendere la portata di questo cambiamento, che investe non solo le Regioni del Nord Italia ma anche, sempre più spesso, i territori del Centro e del Sud, la casa editrice Maggioli ha dato alle stampe diversi strumenti editoriali essenziali sia per l’ingegnere strutturista che per l’architetto. Ai primi è dedicato il manuale sulla  progettazione in legno e legno lamellare secondo l’Eurocodice 5 dell’ing. Giuseppe Albano, al secondi, invece il recentissimo (dicembre 2015) Le case in legno di Barbara Del Corno.

casa legno Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno

La casa in legno

Barbara Del Corno , 2015, Maggioli Editore

Il legno è stato uno dei primi materiali adoperati dall’uomo nella
realizzazione di semplici protezioni prima e di abitazioni vere e
proprie poi. L’architettura moderna, unitamente alle nuove tecnologie
applicate ai materiali, portano oggi a riproporre tale
materiale non come soluzione…

24,00 € 21,60 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


8891611765 Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno

Strutture in legno e legno lamellare

Giuseppe Albano , 2015, Maggioli Editore

La realizzazione di strutture in legno e legno lamellare è divenuta prassi corrente su tutto il territorio italiano. Finalmente il materiale più vecchio del mondo è, forse, riuscito a ritagliarsi la fetta di mercato che gli è assolutamente dovuta.
In zona…

34,00 € 30,60 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Avviso ai progettisti: nel 2016 il boom delle Case in legno appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

#MeetMaggioli 2015, quanto servono i Social per i tecnici?

#MeetMaggioli 2015, quanto servono i Social per i tecnici?

I social media vanno bene per il tempo libero; sul lavoro sono solo una perdita di tempo. Ma è davvero così? Certamente si tratta di un’obiezione “classica” che ha però diversi punti deboli. “I social network rappresentano una grande occasione di promozione e affermazione delle proprie competenze professionali”, ribatte Davide Giansoldati, managing director di DGLine ed esperto delle nuove modalità di comunicazione digitale, che interverrà al primo #MeetMaggioli, l’evento esclusivo che la storica casa editrice organizzerà il prossimo 16 dicembre a Bologna per indicare la via dell’editoria tecnica, sempre più improntata alla rete per sfruttarne le enormi potenzialità.

“Uno strumento democratico”, continua Giansoldati, “che permette a tutti di diventare dei personaggi noti grazie a cosa scrivono e a come lo scrivono”. Insomma, non sarebbe sbagliato considerare i social network come “una fonte di competenze per acclamazione popolare, dove ognuno di noi può dimostrare le proprie capacità e valore grazie a ciò che si pubblica”.

Quanto è importante nel tuo lavoro conoscere dei tuoi clienti? Dei tuoi lettori? Dei tuoi concorrenti? Dei giornalisti che scrivono dei tuoi argomenti?”, prosegue Marisandra Lizzi founder di Mirandola Comunicazione e iPressLIVE, protagonista nella sessione pomeridiana del #MeetMaggioli con un intervento che analizzerà la relazione tra professionisti e nuovi media.

“Un minimo di attenzione verso il mondo dei social network conviene metterla”, precisa Lizzi, “senza impazzire o senza dedicare tempo eccessivo, ma con strumenti in grado di massimizzare l’efficacia e anche l’efficienza”.

Ma i canali social sono tanti. Anzi, tantissimi. Quale selezionare per il proprio lavoro? Qui le opinioni concordano. “È quasi impossibile presidiarli tutti”, conferma Giansoldati. Ma la risposta a questo quesito è complessa “perché dipende da molti fattori, anche di natura personale e dal tipo di comunicazione che si intende fare e con quali pubblici”, aggiunge Lizzi, passando in rassegna i tre social più famosi: “Facebook ha una capillarità unica nel suo genere della quale non si può non tener conto. Twitter consente un’interazione in tempo reale con influencer in ogni ambito e in ogni media. Linkedin consente di trovare i migliori profili e fare recruiting di qualità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Davide Giansoldati: “Ogni professionista non può prescindere da essere su Linkedin, che è il social network per definizione dei tecnici, ma io trovo altrettanto valido ed efficace Twitter”. “Su Linkedin”, prosegue, “si possono tessere relazioni di lavoro, creare nuovi contatti, arrivare a reti di persone che difficilmente normalmente potremmo ottenere, mentre su Twitter, possiamo costruire micro comunicazioni su uno stesso argomento”.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà al #MeetMaggioli, iniziativa nata dalla collaborazione tra Maggioli Editore ed Ediltecnico. Anche i nostri lettori sono invitati a partecipare. Se volete scoprire cosa significa diventare autori digitali nel Terzo Millennio e scoprire come collaborare con la nostra redazione, mandate una email all’indirizzo ediltecnico@maggioli.it con la vostra candidatura e un curriculum professionale, vi contatteremo rapidamente.

The post #MeetMaggioli 2015, quanto servono i Social per i tecnici? appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Nuovo Conto Termico 2016: più incentivi e più interventi agevolabili

Nuovo Conto Termico 2016: più incentivi e più interventi agevolabili

Chiusa la fase di consultazione pubblica, si avvia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, il testo del decreto sul nuovo Conto Termico 2016 al cui interno si trovano alcune interessanti novità sia per quanto riguarda la platea di interventi agevolabili sia per lo snellimento delle pratiche burocratiche necessarie per presentare la domanda.

Su quest’ultimo  punto, per esempio, segnaliamo che la bozza del decreto impone al gestore dei servizi energetici di preparare una lista di prodotti e soluzioni tecnologiche (potenza termica fino a 35 kW e 50 mq per i pannelli solari termici), la cui adozione darà diritto a un riconoscimento degli incentivi quasi automatico.

Confermati gli incentivi anche nel nuovo Conto Termico 2016 (fino al 40% della spesa) per gli interventi di isolamento termico delle superficie opache delimitanti un volume climatizzato, la sostituzione di chiusure trasparenti (compresi gli infissi), la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione , pompe di calore elettriche e a gas, impianti geotermici e a biomassa, l’installazione di collettori solari termici per la produzione di ACS, la sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore e l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento delle chiusure trasparenti.

A tutti questi interventi, la bozza del nuovo testo per il Conto Termico prevede l’incentivazione, fino al 65% delle spese sostenute, anche per lavori che trasformino un edificio in edificio NZEB (a energia quasi zero), per sostituzione di sistemi di illuminazione con impianti energeticamente efficienti e, infine, per l’installazione di sistemi domotici (building automation) per il risparmio e l’efficienza energetica.

Nell’alveo delle spese agevolabili anche tutte quelle, per così dire, di servizio: quindi rimborsabili (al 100% per le pubbliche amministrazioni e per il 50% per imprese e privati) i costi per l’incarico a un tecnico professionista per la redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica, entrambi prodromici per la trasformazione di un fabbrico in un edifico NZEB.

I fondi messi a disposizione per l’avvio del nuovo Conto Termico 2016 ammontano a 900 milioni di euro suddivisi in 700 milioni per le amministrazioni pubbliche e 200 milioni per il settore privato (imprese e privati cittadini). Gli incentivi saranno erogati, in funzione della tipologia di intervento, in un arco temporale variabile tra i 2 e i 5 anni.

3571ef831ed804311f4d6365d08ec718 sh Nuovo Conto Termico 2016: più incentivi e più interventi agevolabili

Applicazioni e incentivi del conto termico

Adele D’Erchia , Antonio Mauro, Orazio Notarfrancesco, Massimo Scuderi , 2013, Maggioli Editore

Il Decreto 28/12/2012, detto “Conto Termico”, disciplina l’incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili tramite l’erogazione di contributi pluriennali da parte del GSE.
Nei primi…

30,00 € 27,00 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Nuovo Conto Termico 2016: più incentivi e più interventi agevolabili appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Come valutare i ponti termici dopo il 1° ottobre 2015

La valutazione dei ponti termici dopo il 1° ottobre 2015:

Il 1° ottobre 2015 sono entrati in vigore i tre decreti attuativi della Legge 90/2013, attraverso i quali lo Stato Italiano ha recepito la direttiva 2010/31/UE sulla “prestazione energetica in edilizia”.

Il primo di questi decreti, meglio noto come decreto 26 giugno 2015 – Requisiti Minimi, definisce le prestazioni energetiche minime che devono avere gli interventi su edifici esistenti o gli edifici di nuova costruzione (per un’analisi dettagliata dei decreti 26 giugno 2015 consigliamo l’ebook di Giorgio Pansa e Sonia Lupica Spagnolo su Progettazione e certificazione energetica dopo il 1° ottobre 2015).

Numerose sono le novità introdotte e non trascurabili le ricadute sull’attività dei professionisti che si devono confrontare con nuove tipologie di intervento (nuove costruzioni e assimilabili, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello, riqualificazione energetica), il calcolo di nuovi parametri (ad esempio: il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T e l’area solare equivalente estiva Asol,est) e nuovi limiti prestazionali, alcuni dei quali sono determinati attraverso l’edificio di riferimento.

Come valutare i ponti termici?

Nell’ambito della progettazione dell’involucro edilizio, oggi il professionista deve condurre una più attenta analisi del comportamento termoigrometrico di ogni superficie disperdente, confrontandosi con requisiti più restrittivi rispetto quelli imposti dal quadro legislativo precedente e verificando l’assenza del rischio di formazione di muffe e condensa interstiziale per tutte le strutture opache, compresi i ponti termici (Ediltecnico consiglia il manuale sulla valutazione dei ponti termici).

Nel paragrafo 2.3 dell’allegato 1 del decreto, infatti, si legge che “nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788) alla verifica dell’assenza:

– di rischio formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;

– di condensazioni interstiziali”.

Il Decreto Requisiti Minimi chiarisce, inoltre, le condizioni che devono essere prese in considerazione per la verifica del rischio formazione di muffe: la temperatura e l’umidità relativa dell’aria interna devono essere assunte in modo conforme alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione; condizioni diverse possono essere assunte solo nel caso in cui siano presenti sistemi di controllo dell’umidità dell’aria interna. Non è dunque più possibile considerare una temperatura interna pari a 20 °C e umidità relativa del 65% così come era indicato dal quadro legislativo precedente.

La valutazione dei ponti termici, pertanto, risulta necessaria sia per calcolare correttamente le prestazioni termiche invernali ed estive del fabbricato, compresi i casi di certificazione energetica e di diagnosi energetica oltre che di progetto di un nuovo edificio o di alcuni interventi su edifici esistenti (ai fini della redazione della relazione ai sensi dell’art. 28 della L.10/91 s.m.i.), sia per evitare la formazione di effetti indesiderati come le muffe superficiali.

Se prendiamo in considerazione il progetto di un edificio di nuova costruzione, ad esempio, occorre valutare i ponti termici per:

A. calcolare il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T , che deve essere inferiore a quello limite di legge (1);

B. calcolare le dispersioni dell’involucro edilizio per la valutazione del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento ai sensi delle norme UNI TS 11300;

C. calcolare la temperatura superficiale minima per la verifica dell’assenza del rischio di formazione di muffe e condensazione superficiale.

Il calcolo dei ponti termici bidimensionali deve essere eseguito secondo la norma UNI EN ISO 14683:2008 (2), scegliendo uno strumento il cui livello di dettaglio e i risultati restituiti siano coerenti con le finalità stesse del calcolo; nell’ambito di una valutazione “sul progetto” (o Design Rating così come definita dalla norma UNI/TS 11300-1:2014) (3), ad esempio, “la determinazione dei valori di trasmittanza termica lineica devono essere determinati esclusivamente attraverso il calcolo numerico in accordo con la UNI EN ISO 10211 oppure attraverso l’uso di atlanti dei ponti termici”. Mediante software che eseguono l’analisi agli elementi finiti, il professionista può determinare i valori di trasmittanza termica lineica e i valori delle temperature superficiali utili ai fini della verifica termoigrometrica; in genere più limitato risulta essere, invece, il potenziale uso degli atlanti dei ponti termici in quanto la maggior parte di essi consente di determinare solamente i valori di trasmittanza termica lineica con riferimento ad archetipi predefiniti.

Un utile supporto per la progettazione è il software gratuito THERM, sviluppato dal Lawrence Berkeley National Laboratory e validato in accordo con la norma UNI EN 10211:2008, che consente la valutazione agli elementi finiti di un qualsiasi nodo bidimensionale (4), le cui caratteristiche termofisiche e geometriche sono definite dall’utente; il software fornisce come dati di output l’andamento delle temperature e i flussi termici del nodo, attraverso la cui elaborazione l’utente può determinare i valori di trasmittanza termica lineica ed eseguire la verifica del rischio di muffa e condensazione superficiale (con riferimento alla norma UNI 13788:2013).

Articolo dell’arch. Luca Raimondo

Note
1. Si ricorda che tale verifica, per gli edifici di nuova costruzione, sostituisce quella della trasmittanza termica degli elementi dell’involucro
2. UNI EN ISO 13788:2008, Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento.
3. Tale valutazione può essere eseguita sia in una fase preliminare rispetto alla costruzione dell’edificio (ad esempio ai fini delle verifiche ai sensi della l. 10/1991 smi), sia in una fase successiva (ad esempio ai fini della certificazione energetica di un nuovo edificio).
4. La norma UNI EN ISO 14683:2008 riconosce al metodo di calcolo numerico una accuratezza del ± 5%.

8891608581 Come valutare i ponti termici dopo il 1° ottobre 2015

La valutazione dei ponti termici

Luca Raimondo , 2015, Maggioli Editore

La progettazione dell’involucro edilizio, inteso come il confine tra gli ambienti riscaldati e l’ambiente esterno, il terreno o altri ambienti non riscaldati, richiede un’attenta valutazione del comportamento termoigrometrico di ciascuna struttura e dei relativi ponti…

28,00 € 25,20 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


The post Come valutare i ponti termici dopo il 1° ottobre 2015 appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Postato da il

Edifici in legno: come risolvere le problematiche progettuali

Edifici in legno

Il legno è stato uno dei primi materiali utilizzati dall’uomo nella realizzazione di semplici protezioni prima e di abitazioni vere e proprie successivamente. L’architettura moderna, in connessione con le nuove tecnologie applicate ai materiali, conduce oggi alla riproposizione di tale materiale non come soluzione alternativa, bensì come scelta di qualità. Il legno è infatti uno dei materiali più utilizzati da parte di coloro che operano nel campo della bioedilizia poiché molte delle sue caratteristiche lo rendono un materiale quasi perfetto nel momento in cui se ne faccia uso in maniera responsabile.

Una casa in legno offre non pochi vantaggi rispetto all’edilizia convenzionale. È proprio per tale motivo che recentemente, anche in periodi di crisi economica, l’impiego del legno nelle costruzioni è costantemente aumentato. Il legno si è imposto sul mercato edilizio sostituendosi ad altri materiali come ferro, beton o laterizi raggiungendo, nella realizzazione di appartamenti, una fetta di mercato pari al 10%; nella costruzione di abitazioni a basso consumo energetico, che rappresentano il futuro dell’edilizia come settore sostenibile da un punto di vista ambientale, tale quota raggiunge il 30%.

L’architettura in legno si limita, nella gran parte dei casi, alla costruzione di case mono o plurifamiliari: oggi grazie alle innovazioni introdotte dalla ricerca tecnologica è possibile realizzare, tramite questo materiale, anche condomini a più piani, edifici per uffici, scuole, capannoni per la pratica dello sport, ponti, costruzioni pubbliche. In questa direzione vale il principio secondo il quale vengono prodotti nuovi materiali per nuove applicazioni e i processi di produzione avvengono in modo più efficiente.

Negli stabilimenti moderni vengono prefabbricate intere componenti di case (interi locali, pareti, soffitti) comprensivi di isolamento, condutture, finestre e porte. Questi elementi vengono poi assemblati direttamente in cantiere con una incredibile velocità di esecuzione: una casa unifamiliare viene ad esempio montata in una giornata.

Per comprendere in maniera efficace la portata di tale tema anche sotto il profilo della progettazione, Maggioli Editore propone il volume fresco di stampa intitolato La casa in legno: il libro, scritto Barbara Del Corno (architetto esperto in progettazione residenziale e del terziario) affronta le varie problematiche progettuali e costruttive per la realizzazione di un edifico in legno analizzando i materiali, le tecniche progettuali e realizzative ed illustrando dieci casi pratici di progetti realizzati.

Dall’efficienza energetica alla sostenibilità che un materiale come il legno reca con sé, fino ad una analisi approfondita delle componenti edilizie fabbricate in questo materiale: il volume attraversa il tema con una prima parte più generale, proseguendo poi con la parte pratica che culmina con le 10 approfondite schede progettuali nelle quali si analizzano le applicazioni pratiche della progettazione con il legno.

casa legno Edifici in legno: come risolvere le problematiche progettuali

La casa in legno

Barbara Del Corno , 2015, Maggioli Editore

Il legno è stato uno dei primi materiali adoperati dall’uomo nella
realizzazione di semplici protezioni prima e di abitazioni vere e
proprie poi. L’architettura moderna, unitamente alle nuove tecnologie
applicate ai materiali, portano oggi a riproporre tale
materiale non come soluzione…

24,00 € 21,60 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


 

The post Edifici in legno: come risolvere le problematiche progettuali appeared first on Ediltecnico.

Acquisito da : Ediltecnico

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi